RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA ENERGETICA DEL PAESE, LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI, IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA,NONCHÉ PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO AL DETTAGLIO DELL’ENERGIA ELETTRICA”.
riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome che abbiano
provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all’articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre
2024.
5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche
tenuti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione
di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera l),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 6
(Disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico)
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica
nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all’articolo 5-bis, comma 3,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall’articolo 3- duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l’osservanza dei valori limite delle emissioni,
possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) Terna S.p.A. dichiari che un’eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico.
Art. 7
(Misure per il contributo degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili alla flessibilità del sistema elettrico)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi dal Piano nazionale integrato energia e clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 e siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l’altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell’energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla
flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decretolegislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui
all’articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERAadotta i provvedimenti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al del primo periodo.
3. All’articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica” e le parole “ed il Ministro dello sviluppo economico” sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché un
rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.
Art. 8
(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)
1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della
potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l’assenza di variazioni rispetto alla
volumetria esistente.
Art. 9
(Disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell’energia elettrica)
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura in esito alle procedure competitive avviate ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a completamento della liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e dell’avvio del servizio a tutele graduali per i clienti finali domestici senza
fornitore di energia elettrica, si avvale dell’Acquirente unico S.p.A. per l’effettuazione di campagne informative e per lo svolgimento delle azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal primo gennaio 2024, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica”. La disposizione
di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica siano riforniti dagli operatori individuati in esito alle procedure competitive avviate ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, previa adeguata informazione, da svolgersi in coordinamento con le azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017, in ordine ai
riferimenti dell’esercente il servizio a tutele graduali individuato per la loro area, prevedendo che il trasferimento dei punti di consegna agli operatori individuati abbia luogo non prima di sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle procedure competitive.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. I clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo condizioni disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio
medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite da ARERA, basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da un fornitore iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione
ecologica 25 agosto 2022, n. 164, individuato mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b).
2-bis. L’ARERA adotta misure per la disciplina del servizio di vulnerabilità nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il servizio è limitato alla sola fornitura di energia elettrica;
b) il servizio è assegnato, per una durata non superiore a sei anni, mediante procedure competitive, relative a un’unica area nazionale, conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione e la conclusione della prima procedura di aggiudicazione avviene non oltre il 31° dicembre 2025;
c) l’esercente il servizio di vulnerabilità può avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda degli esercenti il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrare nei rapporti giuridici in capo allo stesso al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo;
d) ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si tiene conto dell’esercizio della facoltà di cui alla lettera c) prevedendo una rimodulazione dell’offerta commisurata al minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007;
e) è stabilito un valore limite al corrispettivo di assegnazione del servizio di cui lettera b), tenuto conto di quanto previsto alla lettera d);
f) il fornitore individuato per l’esercizio del servizio di vulnerabilità svolge la relativa attività in maniera separata rispetto a ogni altra attività svolta al di fuori del servizio medesimo e, in ogni caso, non può utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3) per l’esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo;
g) le condizioni economiche inerenti all’esercizio della facoltà di cui alla lettera c) sono definite in modo che i relativi costi annui totali siano non superiori a quelli che sarebbero riconosciuti agli esercenti il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, per la prosecuzione del servizio medesimo con riferimento ai clienti vulnerabili.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all’esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a svolgere una nuova procedura entro ventiquattro mesi dalla precedente.”.
5. Entro sei mesi del termine del servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilito ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gli esercenti cessati presentano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi non recuperabili, alla data di cessazione del servizio, direttamente imputabili al servizio medesimo. L’ARERA disciplina i termini e la modalità per la
presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. In sede di individuazione dei costi di cui al primo periodo ARERA tiene conto dei ricavi ottenibili dallo svolgimento dell’attività di commercializzazione del servizio di vulnerabilità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. Tra i costi di cui al primo periodo sono inclusi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa
del servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, al netto dei costi strumentali e di personale funzionali all’esercizio del servizio di vulnerabilità di cui all’articolo 11, commi 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, svolto in via diretta ovvero per il tramite delle società appartenenti al medesimo gruppo. I
costi di cui al primo periodo sono riconosciuti con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, previa decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
6. L’articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è abrogato.
Art. 10
(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;”;
b) all’articolo 7:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole “autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di
stoccaggio geologico di CO2, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto”;
2) al comma 4, dopo le parole “comma 3” sono aggiunte inserite le seguenti “, primo periodo,”;
3) al comma 8, dopo le parole “stoccaggio di CO2” sono inserite le seguenti: “o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2”;
4) ai commi 9 e 10, dopo le parole “stoccaggio di CO2” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell’ambito di programmi sperimentali,”;
c) all’articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole “proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2” sono sostituite dalle seguenti: “proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna”;
d) dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:
“ Art. 11-bis
(Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)
1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle
amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all’articolo 11-ter. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l’uso di infrastrutture a terra, l’autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all’allegato III.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato
positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall’autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell’allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l’ambiente e l’efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l’effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) la prova dell’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell’articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico
di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L’articolo25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell’attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall’autorizzazione di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all’articolo 20;
c) se dalla relazione di cui all’articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
d) in caso di violazione dell’articolo 14, comma 3.
9. Nel caso in cui venga disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l’articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell’ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell’articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l’articolo 13, comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un’unica autorizzazione. Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
13. L’autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l’indirizzo del gestore;
b) l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell’accettabilità dello stesso ai sensi dell’articolo 18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell’articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell’articolo 20;
f) l’obbligo di informare il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all’articolo 23;h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume
complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l’obbligo di presentare la prova dell’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell’articolo 25.
Art. 11-ter
(Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all’articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma
cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis, convoca un’apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un’amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato
provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi 30 giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
5. Nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l’intesa nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
6. L’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato.
Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l’intesa con la regione interessata
nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei
costi.”;
e) all’articolo 12:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:“4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell’autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell’articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell’autorizzazione allo
svolgimento di programmi sperimentali.”;
2) il comma 8 è abrogato;
f) all’articolo 13, il comma 2 è abrogato;
g) all’articolo 16:
1) al comma 2, dopo le parole “per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione” sono inserite le seguenti: “o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell’articolo 7, comma 3, secondo periodo”;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l’autorizzazione di cui all’articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei
costi.”;
3) il comma 12 è abrogato;
h) all’articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l’entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del ComitatoETS di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza
ovvero dall’autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell’articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.”;
i) all’articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nelle more della data di efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2
o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente articolo, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo non superiore all’uno per mille del valore delle opere da realizzare. L’obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l’istruttoria.”;
l) all’articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole “geologico di CO2” sono inserite le seguenti: “, anche nell’ambito di programmi sperimentali,”;
2) il comma 2 è soppresso.
2. Il comma 1 si applica alle richieste per l’ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera carbon capture utilization and storage (CCUS), nell’ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all’effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell’ambito dei settori industriali hard to abate e termoelettrico;
f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.
4. Il decreto di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.
5. All’articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole “ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi,” sono inserite le seguenti: “le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,”.
Art. 11
(Misure per lo sviluppo di un polo strategico per l’eolico galleggiante in mare)
Art. 12
(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)
1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un Portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l’accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna medesima.
2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al Portale di cui al medesimo comma il Ministerodell’ambiente e della sicurezza energetica, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. La gestione e l’aggiornamento del Portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A..4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del Portale di cui al comma 1 e la
copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.
5. Fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, allo scopo di conseguire gli obiettivi di smartizzazione delle infrastrutture di rete del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano
medesimo, nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome almeno trenta giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata dal progetto definitivo e da una relazione attestante la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti e l’assenza di vincoli ai sensi del primo periodo.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un’autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l’amministrazione
procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modificazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa eurounitaria, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l’amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a), con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della legge medesima, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all’adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
8. L’istanza di autorizzazione unica di al comma 7, lettera a) si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell’accoglimento,
l’amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione
del soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 13
(Disposizioni urgenti per l’implementazione lo sviluppo dei di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di
teleraffrescamento efficiente o l’ammodernamento di quelli esistenti, sono destinate riconosciute, per l’anno 2024, nel limite risorse pari adi 96.718.200 euro per l’anno 2024, all’attuazione dei le agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, recante “Attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza – Promozione di un teleriscaldamento efficiente”, ai progetti di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, a condizione che i medesimi non siano finanziati a valere sulle risorse di cui all’Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 96.718.200 euro per l’anno 2024, si provvede:
a) per un importo pari a 77.266.712,84 euro, a valere sulle quote dei proventi derivanti dalle aste CO2 maturate nell’anno 2021, secondo quanto previsto con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) del 18 settembre 2023, adottata ai sensi dell’articolo 23, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) per un importo pari a 19.451.487,16 euro, a valere sulle quote dei proventi derivanti dalle aste CO2 maturate nell’anno 2022 di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, conformemente all’articolo 23, comma 7, lettera m), del decreto-legislativo n. 47 del 202
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