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29-08-2024 – di: Alessandra Algostino
Le firme online per l’abrogazione totale della legge Calderoli sono ormai oltre le 500mila e la presenza dei banchetti è diffusa, dalla città ai paesi, dai luoghi di lavoro alle località di vacanza. Sui quotidiani, a parte rare eccezioni, lo spazio riservato alle ragioni del referendum e alla straordinaria partecipazione è scarso, mentre un certo rilievo è dato agli oppositori dell’iniziativa referendaria. Fra questi il ministro Calderoli che, nel difendere la sua legge, richiamando efficienza ed equilibrio di bilancio, definisce il referendum “troppo facile”, “smaccatamente inammissibile”, in grado di paralizzare il Parlamento e la corrente moderata del PD, che arriva sino a definire l’iniziativa referendaria in grado di delegittimare la Costituzione.
Qualche osservazione.
Primo, sulla “facilità”. I numeri prodigiosi delle sottoscrizioni online non possono essere liquidati con la facilità del click. Lo strumento tecnico aiuta, ma alla base vi è inequivocabilmente una diffusa contrarietà all’autonomia differenziata à la Calderoli, come banalmente dimostra la comparazione con la scarsa sottoscrizione degli altri quesiti presenti sul sito. Del resto, accanto al dato dell’online, vi è l’affluenza, anch’essa fuori dal comune, ai banchetti, insostituibili nell’opera di informazione e creazione di consapevolezza attraverso il dialogo. L’organizzazione capillare in tutti i territori racconta della presenza di un vero movimento, dove il soggetto è il cittadino che esercita la partecipazione effettiva che costituisce il cuore della sovranità popolare, non il cittadino automa che schiaccia qualche pulsante.
Secondo. Il Parlamento non è minacciato dal referendum – Calderoli (intervista a Il Sole 24 ore del 9 agosto 2024) paventa il rischio di una sua paralisi – ma dalla pervasiva colonizzazione del Governo. Il referendum è uno degli ingranaggi che compongono il meccanismo complesso della democrazia costituzionale per equilibrare e limitare il potere, una delle forme e dei modi nei quali si esercita la sovranità popolare, agendo in via integrativa (e oppositiva) rispetto alla maggioranza parlamentare.
Terzo. «Tutti poi sanno che il referendum è smaccatamente inammissibile»: l’affermazione del ministro Calderoli è perentoria. Ora, nel contesto di una giurisprudenza costituzionale lungi dall’essere univoca, l’ammissibilità ha a suo sostegno forti argomenti. È stato ormai ricordato più volte: il collegamento con la legge di bilancio non dà luogo a un’automatica sottrazione al referendum («al di là della loro qualificazione formale», devono essere valutati gli effetti e il legame con la disciplina di bilancio, si legge nella sentenza 2 del 1994 della Corte costituzionale; l’insistenza sull’invarianza di bilancio nel testo della legge contraddice il fatto che vi siano effetti sullo stesso); la legge Calderoli non è una legge costituzionalmente necessaria (l’articolo 116, comma 3, Costituzione delinea già un procedimento, come nella prassi dimostra la presenza delle pre-intese Gentiloni); il quesito è omogeneo in quanto volto ad abrogare l’intero procedimento e la sua ratio.
Quarto. Dalle parti del Pd, l’ala moderata si spinge a sostenere che il referendum delegittimerebbe la Costituzione (lettera di Morando e Tonini su il Corriere della sera, 17 agosto 2024). Ora, certo la richiesta di abrogazione della legge n. 86 del 2024 veicola un’idea di regionalismo solidale e non competitivo, ma questo proprio in piena coerenza con i principi costituzionali di unità, solidarietà, uguaglianza. La nota stonata è l’autonomia declinata come riproduzione e non rimozione delle diseguaglianze, come volano per lo svuotamento della democrazia come sociale. E, per inciso, qui sta il senso dell’abrogazione totale e non di un quesito parziale che si pone in un’ottica meramente riformista.
Quinto. Di diritti, Lep ed efficienza. I Lep (Livelli essenziali di prestazione) – sostiene Calderoli – sono legati a costi e fabbisogni standard per impedire che «il diritto a certe prestazioni […] si trasformi nel pretesto a sostenere una spesa senza limiti», ma – secondo Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2016 – «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il diritto è stato ridotto al suo livello essenziale, quindi, la garanzia del livello essenziale è stata surrogata dalla sua determinazione e subordinata all’equilibrio di bilancio: cosa resta dei diritti? Quanto alle patenti di efficienza, la prova lombarda della pandemia suscita più di qualche dubbio e il diritto di “farsi curare a casa propria”, di per sé ineccepibile, ha immediate e assai sgradevoli assonanze con il diritto di “aiutarli a casa loro”.
Il cuneo del finazcapitalismo insinuato nella Costituzione con l’inserimento del pareggio di bilancio opera in sinergia con la pessima riforma del Titolo V, spacca il territorio e apre uno squarcio nei principi fondamentali, mirando a sostituire il dominio del profitto alla centralità della persona.
Continuiamo a firmare, a informare, a creare consapevolezza, come parte della costruzione di una visione alternativa.