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Caterina Orsenigo / Seguace di Hieronymus Bosch, La discesa di Cristo all’Inferno, particolare, seconda metà del 16° secolo, Metropolitan museum of art, New York
12.2.2025
La sentenza europea sulla Terra dei fuochi dimostra che i tempi sono maturi per la definizione di un crimine che riguarda il nostro intero sistema produttivo.
S e proviamo a visualizzare un ecocidio, la prima immagine che ci viene in mente è quella di un disastro atomico. La distruzione totale. Una terra bruciata tanto a fondo nella carne da non sapersi più rigenerare. Una distesa grigia e desolata, un silenzio di morte. Qualche carcassa di umano o animale, lo scheletro di un albero, ma soprattutto molto vuoto. Niente di vivo, niente in grado di dare vita.
Ecocidio è la distruzione grave e su larga scala di un ecosistema, con danni irreparabili per l’ecosistema stesso, per tutto il complesso sistema della biodiversità che vi abita. Il disastro nucleare può rappresentare l’idea platonica di ecocidio, esistono però tante altre declinazioni, meno lampanti ma altrettanto deleterie. Un ecocidio può essere più lento e più subdolo di un disastro atomico, può prendere la forma di un’inesorabile deforestazione o di una fabbrica che per anni sputa i suoi rifiuti tossici sul territorio, nelle falde acquifere e nell’atmosfera circostante. Soprattutto, un ecocidio ha un colpevole. Secondo la definizione presentata nel 2021 dalla ONG Stop Ecocide Foundation alla Corte penale internazionale (CPI), “per ecocidio si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che vi è una probabilità sostanziale di danni gravi e diffusi o a lungo termine all’ambiente causati da tali atti”. Insomma, c’è qualcuno (un’azienda ma anche uno stato o un individuo) che sgancia una bomba, usa armi chimiche, appicca incendi boschivi, inquina gravemente l’acqua o l’atmosfera, pur essendo a conoscenza degli effetti collaterali, se così si possono chiamare. Non c’è intenzionalità diretta, come nel caso del genocidio, ma c’è consapevolezza.
Il termine fu utilizzato per la prima volta nel 1970, alla Conferenza congressuale sulla guerra e sulla responsabilità nazionale di Washington. Il biologo e bioeticista Arthur Galston riferiva a proposito degli effetti devastanti del cosiddetto agente arancio, usato dalle forze armate britanniche e statunitensi in Vietnam e in Malesia. Galston stesso aveva scoperto che questa miscela di due acidi, che doveva servire per accelerare la fioritura della soia, in concentrazioni più elevate diventava un potentissimo erbicida per distruggere le colture nemiche e togliere ogni riparo vegetale ai vietcong; eliminare la vegetazione (e tutto ciò che la abita) per lasciare la terra nuda e impedire ai nemici di nascondersi. In seguito all’intervento del biologo americano, il presidente Nixon decise di porre fine all’uso dell’agente arancio ma come sappiamo era troppo tardi: la diossina aveva ormai contaminato terre, fiumi e soprattutto organismi che per decenni avrebbero continuato a essere colpiti da malformazioni e tumori.
L’ecocidio ha sempre un colpevole. Magari non c’è intenzionalità diretta, ma c’è consapevolezza.
“Pensavo si potesse evitare di essere coinvolti nelle peggiori conseguenze della scienza semplicemente non lavorando a progetti con fini malvagi o distruttivi. Ho imparato che le cose non sono così semplici e che quasi tutte le scoperte scientifiche possono essere distorte o snaturate sotto le opportune pressioni” avrebbe scritto due anni più tardi Galston in un articolo sulla responsabilità sociale della scienza: “L’unica possibilità per uno scienziato preoccupato delle conseguenze sociali del suo lavoro è di rimanere coinvolto fino in fondo. La sua responsabilità nei confronti della società non cessa con la pubblicazione di un articolo scientifico”.
Sono passati cinquant’anni, e in questo lasso di tempo il termine ecocidio è stato spesso menzionato, osservato, preso in considerazione senza che venisse mai – almeno in Occidente – riconosciuto come crimine indipendente. Col passare degli anni sono sempre di più i casi in cui l’ecocidio non è associato a qualcosa di chiaro e visibile come una guerra, ma alle pratiche sistematizzate di una pace fondata sul consumo e sul commercio. Ecocidi lenti, quotidiani, subdoli, ancora più bisognosi di leggi e definizioni chiare e condivise.
Proprio nelle scorse settimane la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver tutelato il diritto alla vita degli abitanti di un’area che ha preso il nome della sua malattia: la Terra dei fuochi, per gli incendi di rifiuti tossici ad opera delle mafie locali, in un’ampia zona della Campania. L’ecocidio sta così approdando sul tavolo della discussione anche in Italia e i tempi iniziano a essere maturi per affrontare seriamente la questione.
Esattamente un anno fa, nel febbraio del 2024, l’Unione Europea ha introdotto il reato di ecocidio all’interno della Nature Restoration Law, uno degli ultimi importanti atti prima che le elezioni di giugno cambiassero sostanzialmente le priorità del Parlamento. È una legge con molte debolezze e criticità, ma è un inizio. La proposta è venuta dalla Stop Ecocide Foundation e la direttiva, firmata definitivamente lo scorso 11 aprile, obbliga tutti gli Stati membri ad adeguare anche le proprie legislazioni nel giro di due anni. Il crimine riguarda “la distruzione o un danno diffuso e sostanziale, irreversibile o duraturo, a un ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale o a un habitat all’interno di un sito protetto, oppure danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua”. D’ora in poi saranno quindi perseguibili lo scarico o l’emissione di sostanze altamente inquinanti; ma anche “il posizionamento sul mercato” di prodotti il cui consumo eccessivo abbia effetti negativi sull’ambiente, e in generale qualsiasi attività che possa causare il deterioramento di un habitat protetto o di particolari specie animali. Gli Stati membri saranno chiamati a garantire da un minimo di detenzione di tre anni a un massimo di almeno dieci, in base alla gravità del danno, e l’obbligo, dove possibile, di ripristinare le condizioni ambientali precedenti (pena una multa commisurabile al danno).
Lo spargimento di liquami di scarto degli allevamenti potrebbe essere esplicitamente criminalizzato in quanto ecocidio, come anche la distruzione dei fondali marini con la pesca a strascico o l’utilizzo di PFAS nei prodotti domestici.
Nel termine “protetto” c’è parte dell’inghippo. Tra febbraio e aprile 2024, la Nature Restoration Law – la cui approvazione resta comunque una notizia importante e tutt’altro che scontata – è stata limata e depotenziata e nella sua versione finale richiede, per esempio, il ripristino entro la fine del decennio unicamente delle aree appartenenti a Natura 2000, una rete di aree protette in Europa, creata per preservare la biodiversità, proteggendo habitat naturali e specie a rischio. Inoltre, le leggi e gli impegni dei singoli Stati europei possono variare. Un’azienda ad alte emissioni potrebbe semplicemente trasferirsi in Stati con normative meno stringenti fuori dall’Europa, o anche solo in Polonia – unico Paese che non si è impegnato a raggiungere le zero emissioni nette. Inoltre la legge fa riferimento ad atti commessi con “disprezzo sconsiderato per danni che sarebbero chiaramente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici previsti”: ma con che criteri si valutano questi danni e questi benefici? Sulla bilancia peserà di più il fatto di aver prodotto energia o cibo a basso prezzo per grandi quantità di persone, o i danni inquantificabili in termini di emissioni di anidride carbonica, occupazione di suolo, scarichi insalubri, inquinamento, sversamenti di sostanze tossiche? Nessuna bilancia è neutrale, nessun giudice è neutrale. Il risultato può cambiare a seconda dei criteri e delle priorità alla base. Inoltre sarà necessario provare che i supposti “criminali ambientali” fossero consapevoli del danno che stavano arrecando. Nonostante questi limiti, almeno in teoria molte pratiche estremamente nocive e altrettanto accettate e normalizzate potrebbero ora essere considerate come reato.
Il film francese Les algues vertes (2023) di Pierre Jolivet racconta l’inchiesta della giornalista Inès Léraud sugli effetti degli scarichi dell’industria agroalimentare nel nord-est della Bretagna. Una distesa putrida di alghe verdi profondamente tossiche che negli anni hanno ucciso chiunque ci si avvicinasse: umani, cavalli, cani, cinghiali. Sono alghe che derivano dallo spargimento di liquami di scarto degli allevamenti suini, bovini e di pollame; come una colata di petrolio uccidono tutto ciò che toccano, in terra e in mare. Pur di non accusare gli allevatori, nessuno aveva mai nemmeno messo un cartello ad avvertire del pericolo: per trent’anni si è fatto come se quelle alghe non esistessero. Orrori come questo ora potrebbero essere esplicitamente criminalizzati in quanto ecocidi, come anche la distruzione dei fondali marini con la pesca a strascico o l’utilizzo di PFAS (PerFluorinated Alkylated Substances) nei prodotti domestici. Per non parlare della produzione stessa di combustibili fossili, plastica, fertilizzanti, sostanze chimiche; un tema enorme e spinoso, dato che l’intero nostro sistema produttivo è intrinsecamente ecocida. Inoltre CEO e membri dei consigli di amministrazione delle aziende sarebbero esposti, se non a facili pene, quantomeno a facili denunce, rischiando anche dieci anni di carcere.
Le zone più esposte all’ecocidio sono spesso territori di scarto: aree che, secondo logiche economiche, politiche o di potere, vengono considerate come “disponibili” a essere sfruttate
Al mondo sono quattordici i Paesi che prevedono il reato nei loro ordinamenti: si trovano per lo più in Asia Centrale e Sud America. Fra questi ci sono Georgia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Francia, Belgio. Il primo a introdurlo fu proprio il Vietnam, nel 1990, definendolo come crimine contro l’umanità “sia in tempo di pace che in tempo di guerra”.
Restano diversi passaggi da fare perché l’ecocidio venga riconosciuto come crimine internazionale. Recentemente l’Alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk ha chiesto proprio questo riconoscimento all’Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionale, come fondamentale misura di contrasto alla distruzione ambientale ma anche come garanzia di giustizia sociale. Le zone più esposte all’ecocidio infatti sono spesso considerate territori di scarto, sacrificabili come le vite di chi ci abita: aree che, secondo logiche economiche, politiche o di potere, vengono considerate come “disponibili” per essere sfruttate e danneggiate senza alcuna considerazione per la biodiversità e le persone che vi abitano. Sono territori percepiti come marginali, facilmente sacrificabili, appunto, rispetto ad altri che vengono invece tutelati, protetti o preservati. Uno degli esempi più plateali e trasversali di ingiustizia ambientale è il fatto che alcune terre o popolazioni più vulnerabili, povere o razzializzate, debbano sopportare gli effetti negativi di attività industriali, urbanistiche o politiche di cui spesso non sono destinatari e beneficiari. Su larga scala si può parlare di sud globale ma ogni territorio ha le proprie zone di scarto. In Italia vengono in mente prima di tutto la già citata Terra dei fuochi e Taranto, ma il discorso vale anche per la periferia cementificata e insalubre di qualsiasi città.
Come osserva lo Human Rights Center, l’ecocidio – ma anche danni ambientali meno ingenti – priva le persone dei loro diritti fondamentali, a partire da quello a un ambiente pulito, sano e sostenibile e quindi ad aria pulita, acqua potabile, cibo sano, il che può tradursi in tensioni sociali e intensificazione della povertà. Per Türk, introdurre il reato di ecocidio a livello internazionale non solo potrebbe facilitare il perseguimento dei responsabili ma anche assicurare risarcimenti finanziari agli abitanti delle zone interessate e il ripristino dell’ecosistema “ucciso”. Nel settembre 2024, anche tre Stati insulari del Pacifico, Vanuatu, Fiji e Samoa, hanno proposto all’Assemblea degli Stati Parte della CPI di classificare formalmente l’ecocidio come crimine internazionale. Che venga riconosciuto a livello globale – oltre che dai singoli Stati – è necessario perché abbia un peso reale e non lasci la possibilità alle aziende di spostarsi dove più conviene.
C’è il rischio di restare imprigionati in un sistema di pensiero tipicamente occidentale, in cui si immagina un mondo naturale “puro” e separabile dai suoi abitanti umani
Se l’opportunità che questo reato venga riconosciuto è largamente condivisa, non mancano criticità sottili eppure fondamentali riguardo al modo di interpretarlo. O meglio: rispetto al tipo di visione del mondo che vi è sottesa. La giurista e sociologa del diritto Xenia Chiaramonte, in un articolo apparso nel 2023 sulla rivista scientifica Jura Gentium, parla di ecocidio in questi termini: “Uccidere la casa, dall’etimo della parola, è letteralmente il crimine dei crimini, quello che pare violare la legge di natura per eccellenza, anzi la Natura stessa, intesa come casa comune del vivente”. Il rischio che Chiaramonte vede nel discorso che si costruisce attorno a questo reato è quello di restare invece imprigionati in un sistema di pensiero binario, tipicamente occidentale, in cui si immagina un mondo naturale “puro” e districabile dai suoi abitanti umani: “Solo a patto di essere, inconsciamente o meno, avvolti nel velo della purezza è possibile sostenere quella separazione che ecocidio/genocidio/crimine contro l’umanità/eco-crimine nominano”.
Per non cadere in questo tranello, la speranza è che il reato di ecocidio vada non nella direzione di una giustizia punitiva ma di una giustizia riparativa. Perché, come osserva Chiaramonte, abbiamo “finito il carburante della sola critica”, c’è invece bisogno di energie nuove da immettere. “Assumere questo sguardo sino in fondo porterebbe a scoprire nell’ecocidio una potenziale forma di transitional justice, con noi stessi, con il modo in cui vogliamo coabitare la terra; ecco che, allora, potrebbe rivelarsi una chance e non una ulteriore forma di giudizio”. Limitarsi a punire i colpevoli – già di per sé difficile – non serve davvero a ricostruire “la casa”.
La speranza è che il reato di ecocidio vada non nella direzione di una giustizia punitiva ma di una giustizia riparativa
In un articolo sul sito Just Security, la giurista statunitense Rebecca Hamilton propone una interpretazione del reato di ecocidio che si pone come occasione per uscire dalle dicotomie e far leva su uno sguardo più ampio:
Credo che questo sia il momento di spostare il diritto internazionale dalle concezioni coloniali della natura come risorsa da estrarre per il beneficio umano, e oltre i dibattiti stanchi tra antropocentrismo ed ecocentrismo, per abbracciare invece un approccio emergente dal campo dei diritti umani e dell’ambiente, coerente con le scienze della Terra, e con una lunga storia nelle epistemologie indigene, che riconosca l’indivisibilità degli esseri umani e del nostro mondo naturale. Questo significa incorporare, come punto di partenza normativo, l’indivisibilità degli esseri umani e della natura nella definizione di ecocidio.
Se ecocidio è uccidere la casa, la casa comune del vivente di cui l’umano è parte, allora la visione del mondo codificata dall’istituzione di questo reato può provare a scardinare, anziché implementare, quelle dicotomie stantie che separano umano e ambiente. E può certamente districarsi dalle “concezioni coloniali” di cui parla Hamilton andando a minare alle fondamenta la possibilità di territori e umanità di scarto. In questa prospettiva potrebbe essere anche meno difficile usare la bilancia giusta per pesare ciò che fa bene e ciò che fa male.
Caterina Orsenigo è editor e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di letteratura, crisi climatica e mitologia per diversi giornali e riviste. Organizza passeggiate letterarie con l’associazione piedipagina e con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio “Con tutti i mezzi necessari”.