Separazione delle carriere nella magistratura: brevi ragioni per dire no

Dal blog https://www.lafionda.org/

6 Ago , 2025|Riccardo D’Amico

Il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti ha già superato entrambe le prime letture parlamentari. Dopo l’approvazione alla Camera il 16 gennaio 2025, il testo è stato approvato anche dal Senato il 22 luglio 2025 con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni.

Come previsto per le leggi di revisione costituzionale, dovrà ora tornare alla Camera e successivamente al Senato per la seconda votazione, a distanza di almeno tre mesi. Se non otterrà i due terzi dei voti in entrambe le Camere, sarà sottoposto a referendum popolare, verosimilmente nella primavera del 2026.

Ma è davvero questa la direzione da prendere?

Nei fatti, la separazione delle carriere è già sostanzialmente attuata. Le più recenti modifiche dell’ordinamento giudiziario consentono un solo passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), entro limiti temporali ben precisi. I numeri sono eloquenti: meno dell’1% dei magistrati ha compiuto tale transito negli ultimi anni.

Viene da chiedersi perché, allora, serva sdoppiare il CSM e istituire un’“Alta Corte disciplinare”, con tra l’altro evidente aumento dei costi.

Istituire due CSM rischia di risultare controproducente rispetto alle finalità, più o meno manifeste, dei proponenti, cioè contenere l’attivismo dei pubblici ministeri.
Infatti, questi avranno un “proprio” CSM, verrà meno la funzione di contrappeso esercitata dai giudici, oggi rappresentati nell’organo di autogoverno in misura superiore ai pm. Risulterà accresciuto il protagonismo della magistratura requirente e l’autoreferenzialità della categoria, mentre nell’esercizio della delicata funzione di gestire le valutazioni e le nomine è da prevedere che verranno privilegiati criteri di “risultato” e premiati quegli elementi più inclini all’attivismo ingiustificato.

In realtà, ciò che occorrerebbe oggi è una maggiore osmosi tra le varie componenti del mondo del diritto (accademia, magistratura, avvocatura), prevedendo ad esempio la possibilità che professori e avvocati possano diventare giudici non solo di Cassazione ma altresì nelle giurisdizioni di merito.
Per quanto riguarda i magistrati, l’unicità delle carriere dovrebbe essere, di contro, valorizzata, permettendo, coi dovuti accorgimenti, una fruttuosa circolarità.
Si pensi a un magistrato che abbia maturato esperienza in materia di impresa: questi potrà sfruttarla poi come pubblico ministero in materia di reati societari; o, invece di destinare magistrati di prima nomina a funzioni requirenti, si dovrebbero assegnare per un periodo di servizio quali giudici penali, affinché possano essere in grado di valutare quali siano i requisiti necessari al raggiungimento della prova.

La logica della separazione, invece, accentua il carattere “poliziesco” del pubblico ministero, allontanandolo dalla cultura della giurisdizione, scolpita in quell’articolo 358 del c.p.p. che lo obbliga a svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.
Altro che “avvocato dell’accusa”!

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