Dal blog https://www.labottegadelbarbieri.org/l
già consigliere della Corte di cassazione (*)
continua da qui
4. Il decreto legge “sicurezza” e l’accelerazione della svolta autoritaria
È in questo contesto che si colloca il recente decreto legge 11 aprile 2025 n. 45 (convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80) che ha impresso al sistema un’ulteriore curvatura repressiva. Il testo del decreto e i suoi profili di irrazionalità e incostituzionalità sono stati oggetto di numerosi interventi[25], per cui mi limito qui a segnalare le più rilevanti (e preoccupanti) novità nel settore della criminalizzazione del dissenso e della opposizione radicale. Quattro su tutte:
b1) c’è, anzitutto, la previsione della resistenza passiva come condotta idonea a integrare reati. L’articolo 26 del decreto legge infatti, prevede, mediante l’introduzione dell’articolo 415 bis codice penale, il delitto di rivolta in istituto penitenziario, consistente in «atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti, commessi da tre o più persone riunite», precisando che «costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza». Il reato è poi esteso, con lieve riduzione di pena, agli analoghi comportamenti tenuti nelle «strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti». La novità è dirompente. In particolare: i) la “resistenza passiva”, sino ad allora ritenuta non penalmente rilevante dalla giurisprudenza di legittimità[26], viene, per la prima volta in modo esplicito, considerata idonea a integrare un reato: non a caso la norma è stata definita, nel dibattito giornalistico, “emendamento anti Gandhi”[27]; ii) la previsione del delitto di resistenza passiva con riferimento a una categoria di soggetti (i detenuti) considerati devianti e marginali, oltre ad essere grave in sé, introduce nel sistema un precedente dotato di evidente capacità espansiva, che potrebbe ripetere la (triste) esperienza del Daspo, introdotto inizialmente (con l’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) per una categoria marginale come quella dei tifosi violenti e diventato negli anni uno strumento ordinario di governo del territorio (potenziato anche nel decreto legge in esame[28]); iii) sempre per la prima volta tutti i luoghi di accoglienza per migranti sono, anche formalmente, equiparati, ai fini della sussistenza del delitto di “rivolta” (comprensivo della resistenza passiva) a istituti penitenziari, così cristallizzando il processo in forza del quale i migranti sono considerati non potenziali autori di reati ma “reati in sé”, per il solo fatto di esistere;
b2) proseguono, poi, i già segnalati aumenti delle pene per reati commessi nel corso di manifestazioni e la previsione di misure amministrative ad hoc in presenza di azioni di protesta. In particolare: i) l’articolo 12 interviene sull’articolo 635 del codice penale, che punisce il delitto di danneggiamento, disponendo che, se i fatti realizzati nel corso di manifestazioni in luogo pubblico sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (anziché da uno a cinque anni) e della multa fino a 15.000 euro; ii) l’articolo 19 inserisce nell’articolo 339 del codice penale un ultimo comma in forza del quale, se la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale (già aggravata dal numero delle persone o con il lancio di oggetti e, per questo, punita con la pena della reclusione da tre a quindici anni) è commessa «al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici», la pena è aumentata fino a un terzo (i No Tav e i No Ponte sono avvertiti…); iii) l’articolo 24 introduce un’ipotesi aggravata di deturpamento e imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche ricorrente «qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene», punita con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi di reclusione e la multa da 1.000 a 3.000 euro (e con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro in caso di recidiva). Evidenti in questa escalation repressiva, da un lato, il tramonto del carattere di generalità e astrattezza della legge e, dall’altro, lo stigma di negatività applicato alle manifestazioni e alle azioni di protesta in quanto tali;
b3) il decreto legge interviene, in terzo luogo, in settori di grande delicatezza come la sfera dei reati d’opinione e l’anticipazione della soglia della punibilità. Si segnalano, in questo senso tre interventi: i) la previsione come reati della divulgazione di materiale (scritti, video, documenti, istruzioni) potenzialmente idoneo a consentire la preparazione di reati di stampo terroristico, a prescindere dalla sua valenza e finalità istigatoria, e della semplice detenzione di materiale contenente istruzioni su tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici, con la motivazione – esplicitata negli atti preparatori dell’originario disegno di legge – che queste norme devono essere introdotte perché oggi la semplice detenzione di materiale viene punita solo se ci siano elementi sufficienti per ritenere che chi detiene voglia anche commettere atti di terrorismo; ii) l’estensione del delitto di occupazione di immobile destinato ad abitazione anche a chi, «fuori dei casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile»; iii) l’inserimento nell’articolo 415 codice penale (che disciplina il reato di istigazione a disobbedire alle leggi) di un’aggravante in forza della quale la pena (della reclusione da sei mesi a cinque anni di reclusione) è aumentata fino a un terzo «se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute». Evidente in queste disposizioni, che ampliano a dismisura la sfera della punibilità, l’intento di criminalizzare i movimenti antagonisti in quanto tali e di fare così “terra bruciata” intorno ai poveri e ai ribelli[29];
b4) strettamente correlato con i precedenti, c’è un quarto filone di innovazioni del decreto legge tese ad aumentare i poteri e le tutele delle forze di polizia. Si tratta di un profilo particolarmente importante perché prosegue e aggrava l’inversione del già ricordato percorso di democratizzazione della polizia perseguito, seppur contraddittoriamente, nella storia repubblicana. Vengono in rilievo in particolare: i) gli articoli 19 e 20, che prevedono consistenti aumenti di pena per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni quando i fatti sono commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria; ii) l’articolo 22, in forza del quale «agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, agli appartenenti alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio (nonché agli eredi), che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell’ufficiale o agente a titolo di dolo»; iii) l’articolo 28, che autorizza gli appartenenti alla polizia di Stato, all’arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al corpo degli agenti penitenziari e alle polizie municipali, a portare, senza licenza, un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio (così consentendo l’immissione in circolazione, potenzialmente, di decine o centinaia di migliaia di pistole in più delle attuali); iv) l’articolo 31, in forza del quale l’immunità penale per operazioni di infiltrazione in organizzazioni terroristiche (fino ad allora prevista in via transitoria) diventa permanente e viene estesa anche al caso di assunzione di un ruolo di direzione e organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico: al cosiddetto “infiltrato” si affianca così, nell’area della non punibilità, l’agente provocatore (potenzialmente organizzatore e promotore ex novo di un’organizzazione terrorista, con connessa commissione di reati), sia pure al fine di smascherare e punire appartenenti ad associazioni terroristiche; v) l’articolo 21, che prevede, stanziando per la bisogna più di 23 milioni di euro per il triennio 2024-2026, la possibilità di dotare «il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni […] di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento»: si tratta delle cosiddette bodycam attivabili ben oltre i limiti indicati dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui esse possono essere indossate solo «in situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico». La conclusione è obbligata. Anziché investire in formazione e dispositivi di tutela degli operatori di polizia, si aumentano le pene per i reati commessi nei loro confronti, si incentiva l’uso delle armi da parte loro e se ne potenzia in modo indiscriminato il ruolo (con uno sbilanciandolo sempre più accentuato rispetto alla posizione dei cittadini). Il risultato non sarà certamente una crescita democratica del paese e un miglior rapporto della polizia con la società. Non importa, ché ad interessare è altro: spostare l’asse istituzionale verso gli apparati militari e le forze di polizia, cementando alleanze tradizionali della destra con i settori più corporativi e reazionari degli stessi, con effetti imponenti nella direzione di uno Stato di polizia.
5. Che fare? Spunti per un capitolo da aprire
Il “che fare” non è oggetto specifico del mio intervento, ma vi dedico, egualmente, alcuni flash necessari, se non altro, per evitare il senso di frustrazione conseguente all’analisi sin qui svolta. Sono flash che riguardano la politica, i magistrati e i movimenti.
La politica (quella progressista, intendo, o quella che si autodefinisce tale) ha un’occasione storica per ripensarsi e per uscire dalle ambiguità e dal piccolo cabotaggio che la caratterizzano da decenni. L’evolversi della situazione nel nuovo millennio non lascia spazio a dubbi: cavalcare la paura e puntare sulla repressione e su politiche d’ordine come strumenti ordinari di governo della società è semplicemente suicida. Anzitutto perché, lungi dal risolvere, alimenta ulteriormente la crisi politica e sociale contribuendo a intensificare la deriva autoritaria in atto. E, poi, perché è una scelta che non paga neppure in termini di consenso ché assecondare la paura, invece di governarla, produce, inevitabilmente, la vittoria dell’originale (cioè la destra) e non delle sue goffe imitazioni. La provocazione della realtà indica una strada priva di alternative: il recupero e il potenziamento del welfare, un grande investimento su scuola e formazione, un governo inclusivo delle migrazioni, la valorizzazione (in termini culturali ed economici) della società multietnica, una politica e un diritto miti sul piano interno come su quello internazionale, il perseguimento della partecipazione e la valorizzazione dei corpi intermedi e del pluralismo istituzionale…
Anche i magistrati non possono esimersi da un ripensamento profondo. La svolta autoritaria in corso è stata prodotta, o quantomeno favorita, come si è visto, anche da prassi e orientamenti di giudici e, ancor più, di pubblici ministeri appiattiti sulle richieste e pulsioni securitarie della politica (e anche della società). Sono prassi e orientamenti da cui non sono andati esenti neppure settori “progressisti” della corporazione. Eppure il proprium della giurisdizione sta nel presidio dei diritti di tutti e nel rigoroso rispetto delle regole, anche quando, in nome della sicurezza, le sono richieste scorciatoie e deroghe. Questa vocazione è stata inverata dalla magistratura in settori come le migrazioni e la bioetica. Assai meno è accaduto nel settore penale con riferimento alle variegate forme di dissenso e protesa. È, dunque, tempo di una riflessione autocritica che abbia come stella polare il garantismo e non la tutela acritica dello status quo (come impone, del resto, l’articolo 101 della Costituzione, che vuole i giudici «soggetti soltanto alla legge»). Un posizionamento come quello prospettato provocherà polemiche e ritorsioni da parte dell’establishment ma è l’unico ancoraggio di un’indipendenza intesa come condizione per una reale imparzialità e non come privilegio di casta.
Restano i movimenti che – come mi ha ricordato un giovane in un dibattito in Val Susa – sono sempre stati capaci, nella storia, di trovare le strade per esprimersi e di adottare contromisure a fronte della repressione. Quella è la strada: resistere alla repressione ma anche esercitare la fantasia, rinnovare i propri metodi di lotta, percorrere strade fino ad oggi inesplorate, produrre nuove alleanze, parlare in modo comprensibile all’opinione pubblica e via seguitando. In parte già accade ed è l’alternativa a un’autoreferenzialità e una chiusura prive di sbocchi.


[25] Si vedano, per tutti i documenti critici del direttivo dell’Associazione italiana professori di diritto penale (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/04/14/tutti-i-rischi-del-decreto-sicurezza/), di 237 professori di diritto piubblico (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/05/02/237-professori-di-diritto-pubblico-il-decreto-sicurezza-viola-la-costituzione/) e del Massimario della Corte di cassazione (https://volerelaluna.it/materiali/2025/07/01/le-molte-falle-del-decreto-sicurezza/).
[26] Il riferimento è alla giurisprudenza in tema di resistenza a pubblico ufficiale che afferma – con valenza, evidentemente, generale – che «non integra il delitto di cui all’art. 337 codice penale la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale» (così Cass. Sez. 6, 6 novembre 2012, Roccia, pres. Milo, est. Conti G.).
[27] Merita sottolineare che la considerazione della resistenza passiva come illecito penale è implicita anche nella nuova disciplina del blocco stradale nella quale è esplicitamente menzionata l’ostruzione stradale realizzata con solo corpo (cioè la condotta tipica delle manifestazioni non violente). Con tale modifica normativa sono criminalizzati – in caso di mancato preavviso di manifestazione o di intervenuto divieto del questore ai sensi dell’art. 18 del Testo unico di pubblica sicurezza o di modalità di attuazione difformi da quelle concordate – anche i manifestanti pacifici che stazionino continuativamente e in gruppo in una strada prospiciente i cancelli di una fabbrica (dove, per esempio, è in corso uno sciopero) o l’ingresso di una scuola (dove, sempre per esempio, gli studenti sono in agitazione), ovvero che blocchino una strada o un’autostrada, sdraiandosi a terra o semplicemente percorrendola, senza alcuna violenza (dove il riferimento a cortei di operai in sciopero o ad azioni dimostrative di gruppi come Ultima generazione o Extinction Rebellion è trasparente).
[28] Il riferimento è all’articolo 13 del decreto che prevede l’estensione del Daspo urbano alle persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
[29] Anche qui si tratta di una scelta di fondo del disegno di legge (e non solo), come dimostra anche la previsione dall’articolo 29 che, modificando alcune norme del codice della navigazione, ostacola ulteriormente le attività delle ONG impegnate nei soccorsi in mare, facendo così “terra bruciata” intorno ai migranti.
Il testo è la rielaborazione della relazione svolta il 19 luglio 2025 nel corso di formazione di Rovigo di Amnesty International.
