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20 Luglio 2026 Stefania Limiti
Solo il mese di agosto potrà dirci se la destra riuscirà a ritrovare un’intesa sulla bruttissima legge elettorale, e se i riottosi alleati del partito postfascista saranno disponibili a cedere ancora, dopo avere già concesso quasi tutto, sulla questione delle preferenze.
A settembre, infatti, il voto definitivo del testo, approvato in prima lettura, sarà affidato al Senato, dove le contraddizioni interne ai gruppi non potranno essere coperte dal voto segreto (che la Camera applica, su richiesta, alle norme che riguardano le libertà della persona), e che, appunto, ha fatto saltare l’emendamento sulle preferenze di Fratelli d’Italia, voluto dalla presidente Meloni in persona ancorché molto manipolato, perché i capilista restano comunque bloccati.
Fin qui, la legge disegnata dalla destra non ha nulla di ordinario, anzi è una sorta di “elefante nella stanza”, ponendo le basi di un regime politico diverso da quello costituzionale – tendenza insistente, da parte della destra al governo, che non perde mai un’occasione per tentare strappi, come si è visto finanche nella vicenda del gioielliere omicida Roggero, diventata strumento di un diretto attacco al Quirinale.
A meno di dieci anni dall’ultima riforma elettorale – il cosiddetto Rosatellum –, cambia dunque di nuovo la modalità di eleggere Camera e Senato, con un maldestro tentativo di far vincere la destra sulla carta prima che nelle urne, anzi nonostante le urne. Il sistema è “misto”, proporzionale con premio di maggioranza, e i parlamentari eletti attraverso le liste bloccate. Ecco i principali capitoli del testo riassunti in dieci punti.
Premio di maggioranza: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato saranno assegnati alla lista o alla coalizione di liste vincitrice che abbiano ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuna delle due Camere. Se questo risultato non viene raggiunto in entrambe le Camere, il premio non viene assegnato, e i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale.
Tetto ai seggi: i seggi del premio di maggioranza si sommano a quelli che il vincitore ha ottenuto con la parte proporzionale, ma la legge – bontà loro – stabilisce un tetto massimo: alla Camera 220 seggi, al Senato 113 (il che configura però un pericoloso tetto per eleggere il capo dello Stato in autonomia – 333 voti al quarto scrutinio, a cui vanno aggiunti i voti dei delegati regionali).
Nel caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale. Ma dal tetto massimo sono esclusi i seggi degli eletti all’estero (otto deputati e quattro senatori).
Liste bloccate: soppressi i collegi uninominali, bocciato il voto di preferenza, sulla scheda l’elettore troverà solo liste bloccate: quelle presentate in coalizione tra loro o dai singoli partiti in ciascun collegio plurinominale (per un massimo di sei candidati accanto a ogni simbolo), e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale per l’eventuale attribuzione del premio nel cosiddetto “listone”, dove confluiranno i nomi concordati dai partiti e destinati a essere i “super-nominati” in caso di attribuzione del premio.
Sbarramento: resta al 10%, per le coalizioni di liste, e al 3% per quelle singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia.
Norma anti-frammentazione: non concorrono, alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano lo sbarramento del 3% e che non siano la lista del miglior perdente.
Indicazione del presidente del Consiglio: qui si entra, con crescente forza, nella “zona rossa” dal punto di vista costituzionale. Le forze politiche, infatti, devono indicare obbligatoriamente nel programma elettorale il nome della persona proposta per l’incarico, e nel testo è scritto in modo alquanto ridondante:
“Nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del governo e di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione”. È chiaro, infatti, che dopo il voto il capo dello Stato farà fatica a indicare un nome diverso da quello indicato nel programma della lista vincente. Il nome e il cognome del premier non compaiono sulla scheda elettorale, ma, come detto, la mancata indicazione del nominativo determina l’inammissibilità delle liste.
Candidature: obbligo della presentazione di liste in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera per poter partecipare alle elezioni. Inoltre, il candidato nelle liste circoscrizionali, presentate per l’attribuzione del premio di governabilità, è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della stessa circoscrizione, in una delle liste collegate, nella posizione di capolista.
Raccolta firme: esonerati dalla raccolta firme necessaria per la presentazione delle liste i partiti che hanno un gruppo parlamentare, in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Bocciata, con pregevole cattiveria verso i gruppi più piccoli e con aperta sfida al gruppo vannacciano, la raccolta delle firme per la presentazione delle liste in modalità digitale, come avviene per i referendum.
Italiani all’estero e circoscrizioni estero: il governo è delegato ad aggiornare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale, il regolamento attuativo della legge Tremaglia per apportare le modifiche necessarie a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero (qualsiasi cosa voglia dire), mentre le circoscrizioni dell’estero sono ridotte da quattro a due per l’elezione alla Camera (Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide) e da quattro a una al Senato, dove sarebbe eletto un super-senatore mondiale.
Voto dei fuori sede: istituito, presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, l’elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera e del Senato, del parlamento europeo e per i referendum.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che, per motivi di studio e di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco per votare per le elezioni previste nell’anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest’ultimo è di almeno nove mesi.
L’estremo tatticismo di palazzo Chigi ha rinviato lo scontro interno a settembre, cancellando con un tratto di penna, come se non fosse mai accaduto alcunché, il tonfo del voto dell’emendamento di Fratelli d’Italia sulle preferenze, sul quale pure, nello stesso giorno, Giorgia Meloni aveva messo la faccia.
La sconfessione è stata piena, ma immediatamente dimenticata. Intanto Matteo Salvini, il voltagabbana per eccellenza, ieri (domenica 19) auspicava che il tema delle preferenze potesse essere recuperato, dopo averlo affossato con un consistente numero di franchi tiratori, sulla cinquantina in totale, provenienti dalle sue file.
La cosa certa, forse l’unica, è che l’estrema destra di Vannacci ha fatto impazzire i programmi: al momento un’alleanza non è matura, resta la rincorsa continua a chi è più di destra. Poi si vedrà. Meloni campa alla giornata, azzannando, appena può, le odiate garanzie costituzionali.