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27 Apr , 2026|Giuseppe Panissidi
“…e giustizia per tutti”
Alla fine degli anni ’70, il celebre film di Norman Jewison, con Al Pacino protagonista, celebrava il giuramento di fedeltà alla “bandiera degli Stati Uniti e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti”.
In sua memoria e in spirito di celebrazione del 25 aprile e dei principi di diritto e di giustizia della Costituzione repubblicana, nata dall’antifascismo e dalla Resistenza, il nostro ministro della Giustizia ritiene di imbonire il Parlamento, forse per effetto pervasivo della grazia ricevuta nel caso Almasri, attraverso due esternazioni, vagamente inverosimili, in merito ai delitti di “corruzione” e “abuso d’ufficio”. Con ogni evidenza, si versa in tema di capisaldi della giurisdizione penale dei reati dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione.
Quanto alla prima fattispecie legale, l’inarrivabile Nordio tenta di accreditare la tesi che l’esiguità della “mazzetta”, la sua “modestia”, sarebbe prevista dal nostro ordinamento giuridico quale scriminante, come tale “non punibile”. Peccato che il Guardasigilli incorra nella medesima fallacia logico-giuridica drasticamente censurata dalla Corte di cassazione, l’istanza suprema della giurisdizione nell’ordinamento costituzionale.
Non più tardi di ieri, nel mese di marzo, con la sentenza n. 8675/2026, la Suprema Corte ha sancito il principio, di rango “nomofilattico”, della penale rilevanza della condotta corruttiva anche quando l’utilità promessa o consegnata al pubblico ufficiale sia “modesta”. L’entità della dazione del privato, alla stregua del magistero della S.C., non esclude la “corruzione propria”, qualora essa sia finalizzata a remunerare il pubblico ufficiale per l’atto contrario ai propri doveri d’ufficio.
Nordio, dunque, erra clamorosamente, al pari della Corte territoriale di merito redarguita dalla Corte Suprema. Infatti, a specifica differenza dell’“istigazione alla corruzione”, il tentativo mancato di turbare il pubblico ufficiale mediante profferte di denaro, nella “corruzione propria” rileva unicamente la relazione causale tra la dazione e l’atto contrario ai doveri d’ufficio. Conta, insomma, in modo esclusivo, che la condotta antigiuridica del pubblico agente sia la conseguenza della dazione o promessa del privato, indipendentemente dall’entità, più o meno esigua, della “mazzetta”. Altro sono i rapporti di cortesia ordinaria, altro gli atti contrari ai doveri d’ufficio. Cosicché, nessun beneficio può mai considerarsi “modesto” – vedi, per esempio, una “cassetta di pesce” – qualora sussista un nesso specifico e diretto tra la prestazione e l’atto amministrativo compiuto in violazione delle norme.
Il ministro Nordio, oltre ad aggirare, grazie alla sovranità parlamentare, le istanze di giustizia in capo allo speciale collegio per i reati ministeriali, ritiene di potere sbriciolare anche il dictum della Suprema Corte di cassazione? Proprio nell’imminenza del 25 aprile, discrimine epocale tra un sistema/Stato di conclamata ingiustizia e la Repubblica costituzionale democratica?
A illuminato avviso dell’ineffabile Guardasigilli, la corruzione non è una lesione del comando giuridico e dei diritti fondamentali dell’uomo, con forte incidenza in contesti di democrazia, in quanto disvalore critico erosivo della medesima? Il lemma “corruzione” non è la traslitterazione del latino corruptio, rottura rovinosa e distruttiva, oltre la semplice alterazione e, a giudizio, tra gli altri, di Piero Calamandrei, una logica antidemocratica perversa, nella quale le ragioni personali o di appartenenza prevalgono sul bene pubblico? Un fenomeno patologico, ossia, che necessita di disciplina, “in modo che non porti alla rovina della democrazia”, non di “farmacologia”, ancora Calamandrei, in quanto solo l’“educazione politica”, morale e civile, a partire dalla scuola, può “ridurre e far scomparire i pericoli e le occasioni della corruzione (non solo) politica e parlamentare”.
Quanto al delitto di “abuso d’ufficio”, la memoria del ministro sembra piuttosto labile e… selettiva. Infatti, nel disperato tentativo di autodifesa, dimostra di avere rimosso la recente direttiva anticorruzione dell’UE, finalizzata all’istituzione di una cornice normativa armonizzata in ambito penalistico. Una maggioranza assoluta di 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni, convenendo di eliminare la locuzione tecnica di “abuso d’ufficio”, ha concettualizzato il delitto quale “esercizio illecito di funzioni pubbliche”. In altri termini, si versa comunque in tema di “sviamento di potere”, qualificazione giuridica e giurisprudenziale consolidata sia in ambito amministrativo sia penalistico, dunque anche rispetto al nostro abrogato abuso d’ufficio. L’illecito si sostanzia nell’esercizio dei pubblici poteri connessi alla funzione per fini impropri rispetto alla funzione medesima, in modo da far conseguire agli atti scopi estranei rispetto a quelli previsti dalla legge. Cosicché, la sussistenza del reato, anche con riferimento all’elemento soggettivo, può essere dedotta sia dall’atto o dalla condotta singolarmente valutati – qualora esprimano di per sé il perseguimento di fini altri rispetto a quelli istituzionali – sia da elementi esterni. “Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, per l’appunto.
Ed ecco il punctum dolens. Agli Stati membri grava l’obbligo di “garantire che almeno alcune gravi violazioni della legge nell’esecuzione o nell’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni siano punibili come reato penale, quando commesse intenzionalmente”. E, poiché non si richiede che il pubblico ufficiale agisca “per ottenere un vantaggio ingiusto per sé o per un terzo”, la condotta, con buona pace di Nordio, non può rientrare sotto altre norme incriminatrici – la corruzione, propria e impropria, la concussione e neppure la riformulazione del peculato – in quanto comprensive solo di una parte delle condotte originariamente riconducibili all’abuso d’ufficio.
In breve, nei termini della relazione europarlamentare, il vantaggio ingiusto diventa un semplice aspetto che gli Stati “possono prendere in considerazione”. Possono, non debbono. Di conseguenza, il governo di Roma non potrà balbettare che l’obbligo sia già previsto dal nostro ordinamento.
La formulazione, se, da un lato, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità relativamente alle condotte antigiuridiche da perseguire, dall’altro si rivela tassativa e preclusiva nelle parole della relatrice, la liberale olandese Raquel García Hermida-van der Walle: “L’Italia, anche con lo spazio concesso dalla direttiva, dovrà lavorare” sull’abuso d’ufficio, al fine di “rendere obbligatoriamente punibili almeno i due reati più gravi che rientrano nell’ambito dell’abuso d’ufficio”. E, con specifico riferimento al reato, ha aggiunto che “se non avessero ritenuto che fosse una questione così importante, non avrebbero combattuto così duramente contro di essa”. Mentre Bruxelles ribadisce la sostanza logico-giuridica del delitto di abuso d’ufficio, agli esecutivi politici e ai legislatori penali nazionali compete soltanto la facoltà di individuare quali condotte dei pubblici ufficiali debbano essere perseguite.
A distanza di quasi tre secoli dallo Spirito delle leggi del barone di Montesquieu, l’UE ha ritenuto di applicare la sua proposta cardine, secondo la quale “il potere deve arrestare il potere”, altrimenti detto principio della separazione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – in quanto “chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti”. E l’annessione al potere dell’abuso intrinseco come suo preteso tratto naturale e distintivo – “il potere c’è per abusarne” – rappresenta, dietro una manovra diversiva e autoassolutoria, una patologica deriva, una devianza del potere stesso, ostile ai meccanismi del controllo di legalità e ai bilanciamenti.
Non è singolare che già il Trattato sulle leggi di Tommaso d’Aquino, nucleo permanente del diritto canonico, definisse la legge come un “ordine della ragione orientato al bene comune” – la “ragione naturale” – nel senso che, se una norma devia dalla retta ragione, perde la sua essenza e forza di legge? Per la prima volta si metteva a fuoco e in tensione il tema della corruptio legis, la corruzione, ossia, della legge medesima, ancor prima delle condotte antigiuridiche di singoli o gruppi. Donde l’Aquinate faceva discendere i presupposti salienti della perversitas legis, inidonea e contraria alla tutela del bene comune.
L’Eurocamera ha imposto un riallineamento normativo – di cui, oggi, prende atto lo stesso presidente della Consulta, Giovanni Amoroso – tale da ricondurre l’abuso d’ufficio, seppure in limiti e forme ridefiniti dalle direttive stesse, nel quadro della legge penale italiana, dal cui perimetro è stata improvvidamente, e pour cause, espunta. Si ponga la dovuta attenzione alla natura di siffatto obbligo giuridico, inderogabile nel nostro ordinamento costituzionale in forza del principio di obbligatorietà dell’azione penale, talmente imperativo da rendere inammissibili i “vuoti di tutela penale” rilevati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90/2025.
Fin qui, lo Stato costituzionale di diritto. Il ministro Nordio ha forse altre preferenze? Di: Giuseppe Panissidi